Statuto

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un’associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA NEURODIVERSITÀ, L’EQUITÀ E IL TALENTO APS)” (d’ora in avanti l’Associazione).

Art. 2 – SEDE – DURATA

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell’ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITA’

L’Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

  1. Promuovere la consapevolezza e la comprensione delle diverse forme di neurodivergenza.
  2. Diffondere conoscenze sulla neurodiversità.
  3. Promuovere il diritto all’autodeterminazione e alla rappresentanza delle persone neurodivergenti, sostenendo la loro partecipazione attiva in tutte le sfere della vita sociale.
  4. Favorire la difesa dei diritti e delle necessità degli individui neurodivergenti, delle donne e contrastando ogni forma di discriminazione e marginalizzazione.
  5. Favorire un cambiamento di paradigma nella società, che riconosca e valorizzi la neurodiversità come una risorsa preziosa.
  6. Promuovere una cultura dell’inclusione che abbracci tutte le diversità neurocognitive, creando ambienti accoglienti e rispettosi nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nella comunità.
  7. Sostenere la crescita e lo sviluppo delle competenze uniche degli individui, offrendo risorse e opportunità per l’apprendimento e l’autonomia.
  8. Collaborare con istituzioni scolastiche e aziende per implementare programmi formativi e pratiche inclusive che favoriscano l’integrazione e il successo di tutte le persone.
  9. Offrire ad ogni individuo strumenti e risorse per emergere e trovare il loro posto nel mondo, potenziando la propria autostima e fiducia in se stesso.
  10. Promuovere, formare e sostenere movimenti di advocacy e self-advocacy, incoraggiando l’attivismo e il protagonismo delle persone neurodivergenti.
  11. Facilitare la creazione di reti di supporto tra famiglie, professionisti e organizzazioni che lavorano nel campo della neurodiversità.
  12. Sviluppare e offrire materiali didattici, risorse online, workshop e corsi di formazione per educare e informare sulla neurodiversità e promuovere l’equità.
  13. Organizzare attività extracurriculari che promuovano l’integrazione e la comprensione reciproca.
  14. Identificare e valorizzare i talenti unici delle persone, con particolare attenzione agli individui neurodivergenti, creando percorsi personalizzati per il loro sviluppo e successo.
  15. Supportare iniziative che favoriscano la crescita professionale e artistica degli individui neurodivergenti, promuovendo opportunità di visibilità e riconoscimento del loro contributo.
  16. Promuovere l’equità in ogni contesto, inclusa la parità di genere, assicurando che ogni individuo abbia accesso a opportunità e risorse adeguate al proprio sviluppo personale e professionale.

Per il perseguimento delle predette finalità, l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

w)  promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione si propone di

  1. Organizzare corsi, attività e situazioni di confronto per fornire stimoli, momenti di scambio e aggregazione, con un focus sulla valorizzazione delle competenze uniche degli individui neurodivergenti.
  2. Creare una rete di contatti nazionale e internazionale volta al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel presente Statuto, facilitando collaborazioni e sinergie tra diverse realtà impegnate nella promozione della neurodiversità e dell’equità.
  3. Collaborare e cooperare con altre realtà, associative e non, su territorio nazionale e internazionale, per promuovere iniziative comuni che favoriscano l’inclusione e il rispetto delle neurodivergenze.
  4. Collaborare a progetti che abbiano finalità simili a quelle dell’Associazione, come il sostegno ai talenti, la riduzione della dispersione scolastica e la promozione dell’equità.
  5. Creare gruppi di studio e di lavoro, virtuali e non, dove promuovere e formare alla cultura dell’advocacy e della self-advocacy, sostenendo la rappresentanza e l’autodeterminazione delle persone neurodivergenti.
  6. Creare gruppi di studio e di lavoro, virtuali e non, dove promuovere la cultura dell’inclusione secondo il modello sociale della disabilità e con riferimento ai Disability Studies e ai Critical Neurodiversity Studies e alla promozione dell’equità.
  7. Difendere e tutelare i diritti delle persone neurodivergenti e delle loro famiglie, mettendole a conoscenza delle norme esistenti e fornendo indicazioni di supporto. Attivare sportelli di ascolto per offrire supporto e consulenza, facilitando l’accesso a risorse e servizi necessari per la loro inclusione e benessere.
  8. Organizzare eventi sociali che rispecchino gli intenti dell’associazione, favorendo l’incontro e lo scambio tra individui neurodivergenti e la comunità.
  9. Stabilire rapporti di collaborazione e di scambio con la comunità scientifica, la scuola, le università, le associazioni, enti pubblici e privati in territorio nazionale e internazionale, per promuovere la ricerca e la formazione sulla neurodiversità e sullo sviluppo del talento.
  10. Mappare i servizi e gli strumenti presenti sul territorio nazionale e internazionale a beneficio di associazioni e non, per migliorare l’accesso e l’utilizzo delle risorse disponibili.
  11. Partecipare a bandi per ottenere finanziamenti e risorse utili al raggiungimento degli obiettivi dell’associazione.
  12. Attività volte alla sensibilizzazione e formazione negli ambienti lavorativi in merito ai temi trattati dall’associazione, per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone neurodivergenti e la parità di genere, garantendo opportunità eque per tutti gli individui.
  13. Realizzare e promuovere attività editoriali che trattino la neurodiversità, che favoriscano la diffusione di informazioni e conoscenze sul tema e stimolino buone pratiche eque ed inclusive.
  14. Iniziative volte alla tutela dei diritti di soggetti neurodivergenti e altre categorie minoritarie, promuovendo l’uguaglianza e il rispetto delle diversità, inclusa la parità di genere.
  15. Organizzare attività didattiche e corsi di aggiornamento per educatori, insegnanti e professionisti, mirati a migliorare le competenze nella gestione delle diversità neurocognitive nelle scuole e nelle organizzazioni.
  16. Produzione e diffusione di contenuti video, audio, grafici in tema con i propositi dichiarati nel presente Statuto, per sensibilizzare e informare il pubblico.
  17. Organizzare raduni, convegni, conferenze, eventi formali e informali, eventi ricreativi allineati con i temi trattati dall’associazione, per favorire la condivisione di esperienze e buone pratiche.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L’Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 4 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. Possono essere altresì soci le persone giuridiche senza scopo di lucro o economico a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

è espressamente escluso ogni limite sia temporale che oprativo al rapporto associativomedesimo e ai diritti che ne derivano.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo rstando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 5 – REQUISITI E MODALITA’ DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà.

In caso di domande di ammissione a socio presentata da persone giuridiche, la domanda di ammissione dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio di un certificato digitale di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all’accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio del certificato di iscrizione, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l’operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell’Associazione. Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, inoltre, ha diritto a:

  • esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell’Associazione e all’approvazione dei rendiconti annuali. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato sino al compimento del diciottesimo anno di età dai loro esercenti la responsabilità genitoriale. Per i soci persone giuridiche, il diritto di votare in Assemblea è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatari.
  • godere, se maggiorenne, dell’elettorato passivo. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell’Associazione. Per i soci persone giuridiche il diritto di accedere alle cariche sociali è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatari.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e degli altri Organi sociali, registro dei volontari), previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 – DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

  • all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
  • a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all’Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

  • richiamo scritto;
  • inefficacia temporanea e sospensione dell’iscrizione per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
  • inefficacia e ritiro definitivo dell’iscrizione ed esclusione dall’Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere all’Assemblea dei soci.

I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota associativa annuale.

La quota deve essere versata entro 2 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale. Scaduto tale termine ai soci inadempienti viene inviato un sollecito formale contenente l’invito a provvedere entro 30 giorni al pagamento della quota associativa e l’avvertenza che il mancato pagamento della quota entro tale termine comporta la decadenza da socio.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.

Art. 9 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all’Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all’art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Art. 11 – RISORSE ECONOMICHE

L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da:

  • quote e contributi dei soci;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da attività di interesse generale;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • contributi da privati;
  • entrate provenienti attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione. L’Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

1. l’Assemblea dei Soci;

2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;

3. il Presidente;  

4. Il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 15 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. E’ il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la costituiscono. E’ convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione dei bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.  

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’organo direttivo scelto dai presenti.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.

Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Nel caso di soci minorenni il diritto di voto attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale. Nel caso di soci persone giuridiche il voto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 3 soci.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all’albo o nella bacheca della sede dell’Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto il verbale, sottoscritto dal Segretario o da chi ha svolto tale funzione e da chi ha presieduto l’adunanza, da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, conservato dal Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.

Art. 16 – I COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell’Associazione:
  • approva il bilancio di esercizio;
  • approva i regolamenti interni;
  • effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
  • delibera le modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
  • previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
  • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
  • delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci
  • delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di n. 3 (tre) ed un massimo di n.5 (cinque) eletti in maggioranza tra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea. L’Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l’Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

È ammessa inoltre lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Direttivo a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l’identità del componente del Consiglio Direttivo che partecipa e vota a distanza.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Segretario o da chi ha svolto tale funzione e da chi ha presieduto l’adunanza, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, conservato dal medesimo presso la sede dell’Associazione.

Art. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

  • il Presidente;
  • uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
  • il Tesoriere;
  • il Segretario;
  • i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • dare esecuzione alle delibere assembleari;
  • formalizzare gli atti per la gestione dell’Associazione;
  • predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  • deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l’adesione e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;
  • individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall’Associazione;
  • deliberare l’esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  • elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
  • stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
  • vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E’ eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

  • convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
  • convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci;
  • sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  • aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 – SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

– provvede alla tenuta e all’aggiornamento del libro dei soci e del libro dei volontari assicurati;

– provvede al disbrigo della corrispondenza;

– provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell’Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione – per l’approvazione – in Assemblea dei Soci.

Art.24 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è l’organo di riferimento scientifico dell’Associazione. Viene nominato dal Consiglio Direttivo e può essere composto da un numero massimo di 15 membri, in carica per massimo 3 anni, rinnovabili. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organismo con funzioni consultive e propositive, uno strumento per sostenere l’associazione nel consolidare i rapporti con le altre realtà che si occupano dei diversi aspetti legati alla neurodivergenza, nella sua complessità, presenti sul territorio sia regionale che nazionale, anche alla luce degli scenari rappresentati da altri paesi.

Il Comitato Tecnico Scentifico partecipa almeno una volta all’anno ai lavori dell’associazione anche all’interno di eventi o manifestazioni di carattere pubblico.
I componenti del Comitato tecnico Scientifico possono essere consultati dal Consiglio Direttivo per:

  • La realizzazione di progetti, per contributi tecnico-scientifici, attività di consulenza.
  • Fornire indicazioni e linee guida basate su evidenze scientifiche per lo sviluppo delle attività dell’associazione.
  • Valutare le proposte progettuali presentate dall’associazione per assicurarne la qualità e l’efficacia.

Art. 27 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 28 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Castrocaro Terme e terra del Sole, 13/12/2024.